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DOC |
Ruche'
di Castagnole Monferrato |
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Decreto
Istituzionale |
22/10/1987 |
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Riportato su Gazzetta Ufficiale |
30/03/1988, n° 75 |
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Resa
uva/ha |
90 q |
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Resa
massima uva/vino |
70% |
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Titolo
alcolometrico minimo naturale
dell'uva |
10.5% |
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Colore |
Rosso
Rubino Non Troppo Carico Con Leggeri
Riflessi Violacei Tendenti
All'aranciato. |
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Odore |
Intenso
Persistente Leggermente Aromatico,
Fruttato. |
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Sapore |
Secco O
Amabile, Armonico Leggermente
Tannico Di Medio Corpo, Leggera
Componente Aromatica. |
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Titolo
alcolometrico minimo naturale del
vino |
12% |
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Estratto secco netto minimo |
20% |
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Province in cui è consentito
produrre |
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Copyright © Ministero
delle politiche agricole alimentari
e forestali |
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Disciplinare di produzione dei vini
a Denominazione di origine controllata del vino
"Ruchè di Castagnole Monferrato"
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Articolo 1.
La denominazione di origine controllata "Ruché di Castagnole
Monferrato" è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni e
ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Articolo 2.
Il vino "Ruché di Castagnole Monferrato" deve essere ottenuto dalle
uve provenienti dal vitigno "Ruchè" per almeno il 90/%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve dei
vitigni Barbera e/o Brachetto presenti nei vigneti
fino ad un massimo del 10%.
Articolo 3.
Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione comprendente
l'intero territorio dei seguenti comuni in provincia di Asti:
Castagnole Monferrato, Grana, Montemagno, Portacomaro, Refrancore,
Scurzolengo e Viarigi.
Articolo 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione del "Ruché di Castagnole Monferrato" devono essere quelle
tradizionali della zona, e comunque, atte a conferire alle uve ed al
vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari
di giacitura e orientamento adatti, esclusi quelli di fondovalle, e
i cui terreni siano di natura calcarea, argillosa e mediamente
sabbiosa.
I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura
devono essere comunque atti a non modificare le peculiari
caratteristiche delle uve e del vino.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
La produzione massima di uva per ettaro di coltura specializzata non
dovrà superare i 90 quintali. A detto limite, anche in annate
eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso
una accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del
20% il limite medesimo. La resa dell'uva in vino non deve essere
superiore al 70%. Qualora la resa superi detto limite, l'eccedenza
non avrà diritto alla D.O.C.
La regione Piemonte, con proprio decreto, sentite le organizzazioni
di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia,
può stabilire un limite massimo di produzione o di utilizzazione di
uva per ettaro per la produzione del vino D.O.C., inferiore a quello
fissato nel presente disciplinare, dandone immediata comunicazione
al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al Comitato
nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.
Su proposta del Comitato nazionale, il Ministero può variare la
determinazione regionale.
Articolo 5.
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito
del territorio della provincia di Asti.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino "Ruché
di Castagnole Monferrato" una gradazione alcolica complessiva minima
naturale di gradi 10,5.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari
caratteristiche.
Articolo 6.
Il vino "Ruché di Castagnole Monferrato" all'atto dell'immissione al
consumo deve corrispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore: rosso rubino non troppo carico con leggeri riflessi
violacei talvolta anche tendenti all'aranciato;
- odore: intenso persistente leggermente aromatico, fruttato;
- sapore: secco o amabile, armonico, talvolta leggermente tannico,
di medio corpo con leggera componente aromatica;
- gradazione alcolica minima complessiva: gradi 12;
- acidità totale minima: 5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 20 per mille.
E' in facoltà dei Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con
proprio decreto, modificare i limiti sopra indicati per l'acidità
totale e l'estratto secco netto.
Articolo 7.
Alla denominazione di cui all'articolo 1 è vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine",
"scelto", "selezionato", "superiore", "vecchio", "riserva" e simili.
E' consentita, purché documentatile, l'indicazione dell'armo della
vendemmia delle uve da cui il prodotto è ottenuto.
E' altresì consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano
significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno
l'acquirente; nonché la indicazione di nomi di fattorie o vigneti
dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino, così
qualificato, è stato ottenuto.
Articolo 8.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per
il consumo con la denominazione di origine controllata "Ruché di
Castagnole Monferrato" vino che non risponde alla condizioni e ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma
dell'articolo 28 del Dpr 12 luglio 1963, n. 930 |