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Riconoscimento
D.O.C.: Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre
1987;
Vitigno: Ruché per almeno il 90%. Possono concorrere alla
produzione di detto vino anche le uve dei vitigni Barbera
e/o Brachetto presenti nei vigneti fino ad un massimo del
10%;
Colore: rosso rubino non troppo carico, con leggeri riflessi
violacei, talvolta anche tendenti all'aranciato;
Profumo: intenso, persistente, leggermente aromatico,
fruttato;
Sapore: secco o amabile, armonico, talvolta leggermente
tannico di medio corpo con leggera componente aromatica;
Gradazione minima complessiva:
12 gradi;
Invecchiamento minimo per legge: non prescritto. |